martedì 22 maggio 2012

Strage aggravata con finalità di terrorismo arti 270 sexies

Cambia il reato ipotizzato per l'attentato di Brindisi: da strage si indaga ora per strage aggravata dalla finalita' di terrorismo (art. 270 sexies codice penale). La conferma e' arrivata dallo stesso procuratore nazionale Antimafia Pietro Grasso che ha parlato di ''finalita' evidenti''. ''Tolta l'ipotesi del fine personale nei confronti delle vittime - ha spiegato Grasso - non c'e' dubbio che qualsiasi altra ipotesi ha un effetto di terrorismo sia che venga fatto da un singolo isolato, sia da un pazzo, sia da un'organizzazione eversiva, dalla mafia o dalla Sacra Corona Unita. In ogni caso - ha concluso - l'effetto e' terroristico, intimidatorio e questo produce la competenza della Procura distrettuale Antimafia o di quella competente per atti di terrorismo''. L'art. 270 sexies del codice penale considera ''con finalita' di terrorismo le condotte che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un Paese o ad un'organizzazione internazionale e sono compiute allo scopo di intimidire la popolazione o costringere i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto o destabilizzare o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche e sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale, nonche' le altre condotte definite terroristiche o commesse con finalita' di terrorismo da convenzioni o altre norme di diritto internazionale vincolanti per l'Italia''. ansa

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